Art. 4.
(Comitato parlamentare per la sicurezza).

      1. Il controllo parlamentare a garanzia della legittimità e della lealtà costituzionale dell'attività del DGS, dell'AISE e dell'AISI spetta al Comitato parlamentare per la sicurezza (CPS), costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, all'inizio di ogni legislatura. I Presidenti dei due rami del Parlamento nominano, altresì, due membri supplenti per ciascuna delle due Camere.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di ogni comunicazione pubblica, informa immediatamente il Comitato parlamentare della proposta di nomina del direttore esecutivo del DGS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI e ne acquisisce il parere. Informa, altresì, il Comitato parlamentare della nomina del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la segretezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi, trasmettendo le relative documentazioni di carriera.
      3. Il Comitato parlamentare, per lo svolgimento delle sue funzioni, può convocare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza ed i membri del CNS. Al medesimo fine, il Comitato può altresì disporre, previa comunicazione al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza, l'audizione del direttore esecutivo del DGS, dei direttori dell'AISE e dell'AISI, del capo dell'Ispettorato, del capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza e del capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento

 

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degli archivi, ad esclusione di ogni altra persona addetta ai predetti organismi. Il direttore esecutivo del DGS, i direttori delle Agenzie, il capo dell'Ispettorato, il capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza e il capo dell'Ufficio centrale per il coordinamento degli archivi hanno l'obbligo di riferire al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza sul contenuto delle audizioni svolte. I direttori dell'AISE e dell'AISI hanno, altresì, l'obbligo di riferire, rispettivamente, al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno.
      4. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulle linee essenziali della politica delle informazioni per la sicurezza e sui risultati ottenuti. Il Governo trasmette altresì ogni sei mesi al Comitato parlamentare una relazione sulle attività del DGS e delle Agenzie. Al Comitato parlamentare sono inoltre trasmessi tutti i regolamenti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dal Ministro della difesa in attuazione della presente legge.
      5. Il Comitato parlamentare ha il potere di acquisire notizie generali sulle strutture e sulle attività del DGS e delle Agenzie, con esclusione di quelle riguardanti le fonti informative, l'apporto dei servizi per la sicurezza stranieri, l'identità degli operatori, la dislocazione delle strutture operative, le operazioni in corso e quelle particolari operazioni concluse la cui rivelazione sia ritenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri dannosa alla sicurezza della Repubblica.
      6. Il Comitato parlamentare esercita altresì le altre attribuzioni conseguenti alle comunicazioni e alle informative previste dagli articoli 12, comma 5, 20, comma 4, 31, comma 2 e comma 3, lettera f), 37, comma 4, 44, comma 3, e 53, comma 1. Il Comitato parlamentare può altresì esercitare il controllo diretto della documentazione di spesa relativa alle operazioni concluse, effettuando, a tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale di cui all'articolo 12, comma 2.
      7. Il Presidente del Consiglio dei ministri segnala al Comitato parlamentare, indicandone
 

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con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che, a suo giudizio, eccedono i limiti previsti dai commi 4, 5 e 6.
      8. Qualora il Comitato parlamentare, deliberando a maggioranza, ritiene di acquisire ugualmente le informazioni di cui al comma 7, ne fa espressa richiesta al Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità e le cautele necessarie per la comunicazione o la trasmissione dei relativi atti o documenti.
      9. Fuori dai casi previsti dai commi 7 e 8, quando la trasmissione al Comitato parlamentare di atti o documenti o la comunicazione di notizie o informazioni comporta la violazione del segreto di Stato, questo può essere opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare qualora eccepisca sull'opposizione del segreto di Stato, riferisce ai Presidenti delle Camere che possono sollevare conflitto di attribuzione. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte dirette a ledere gli stessi interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a tutelare.
      10. Quando il Comitato parlamentare accerta gravi deviazioni nell'applicazione dei princìpi e delle regole stabiliti dalla presente legge, deliberando a maggioranza, può chiedere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica di essere nominato quale Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione. In ogni caso riferisce ai Presidenti delle Camere e informa il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato parlamentare può formulare quesiti, proposte e rilievi indirizzati al Governo, che ha l'obbligo di fornire una motivata risposta nel più breve termine possibile. Il Comitato parlamentare può altresì trasmettere relazioni alle Camere, previo invio al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esame ai fini della eventuale opposizione del segreto di Stato.
      11. I membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto relativamente alle informazioni acquisite ai sensi dei
 

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commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 anche dopo la cessazione del mandato parlamentare.
      12. Quando risulta evidente che la violazione del segreto può essere attribuita ad un componente del Comitato parlamentare, il Presidente della Camera di appartenenza nomina una commissione d'indagine ai sensi del rispettivo Regolamento parlamentare. La violazione del segreto, accertata dalla commissione d'indagine, costituisce, per il responsabile, causa sopraggiunta di ineleggibilità per la legislatura in corso e causa di ineleggibilità per quella successiva, da dichiarare secondo le procedure previste dai rispettivi Regolamenti parlamentari.
      13. Il Presidente della Camera di appartenenza, anche prima dell'accertamento delle responsabilità, può sospendere immediatamente, dalle funzioni di componente del Comitato parlamentare, il parlamentare sul quale si è aperta l'indagine di cui al comma 12. È fatta salva in ogni caso la responsabilità penale.